Come adeguare il sito web o il sito di commercio elettronico alla Direttiva Omnibus?

14 Luglio 2023

La Direttiva Omnibus è una direttiva europea che modifica, a favore dei consumatori, le norme sulla tutela del consumatore e introduce importanti obblighi per qualsiasi sito ed e-commerce. Prevede una serie di misure per garantire che i consumatori siano informati e protetti quando acquistano prodotti e servizi online.


Il Decreto Legislativo di attuazione della Direttiva Omnibus è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 24 febbraio 2023, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 marzo ed è entrato in vigore il 2 aprile 2023. Le norme sulla gestione degli sconti prevedono l’adeguamento entro il 2 luglio 2023.

Quali aspetti legali e commerciali vanno presi in considerazione per adeguare il proprio e-commerce alla direttiva Omnibus?


Vanno considerati:

Il mancato rispetto costituisce una “pratica commerciale scorretta”. La Direttiva Omnibus ha aumentato le sanzioni per le pratiche commerciali scorrette. L’azienda che non rispetta la Direttiva Omnibus rischia una multa fino a 20 milioni di euro e per i consumatori la procedura per fare causa all’azienda è stata semplificata.

Pubblicazione dei prezzi in accordo con la Direttiva Omnibus

La Direttiva Omnibus volendo aumentare la trasparenza per gli utenti finali nei cambi di prezzo prevede che:

“Ogni annuncio di riduzione di prezzo indica il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell’applicazione di tale riduzione.”  

Cosa si intende per “prezzo precedente“? La risposta è contenuta sempre nella Direttiva Omnibus, ovvero:
Per prezzo precedente si intende il prezzo più basso applicato dal professionista alla generalità dei consumatori nei trenta giorni precedenti all’applicazione della riduzione del prezzo.”

Facciammo un esempio:

Un e-commerce espone in data 20 giugno il prezzo di una macchina del caffè di 100 euro.
In data 30 giugno aumenta il prezzo ad euro 150,00, per poi ridurlo nuovamente dopo tre giorni a 120,00.

Questa riduzione di prezzo deve essere accompagnata da una dicitura che indichi al consumatore il prezzo più basso praticato nei trenta giorni precedenti la riduzione del prezzo, vale a dire l’importo di euro 100,00.

In questo modo il consumatore finale ha modo di capire se il prezzo praticato sia un ribasso ‘reale’ o solo un escamotage per attirare l’attenzione e invogliare all’acquisto promettendo uno sconto che non è consistente come potrebbe aspettarsi il consumatore. La Direttiva Omnibus è stata concepita per impedire: le “false” riduzioni di prezzo.

Il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Omnibus regola anche le riduzioni di prezzo plurime, le vendite straordinarie e quelle sotto costo.

Per le riduzione di prezzo plurime:
“Nel caso in cui la riduzione di prezzo sia progressivamente aumentata, il comma 2 si applica alla prima riduzione di prezzo e, per le riduzioni successive, il prezzo precedente è il prezzo senza la riduzione anteriore alla prima applicazione della riduzione di prezzo.”

Gli obblighi legali valgono anche per quanto riguarda l’individuazione del prezzo normale di vendita da esporre in occasione delle vendite straordinarie.


Non c’è invece bisogno di adeguare il sito web o e-commerce alla Direttiva Omnibus con riferimento alle vendite sottocosto.
Un esempio di come compaiono ora i prezzi ribassati:

La Direttiva Omnibus specifica anche che è necessario spiegare al consumatore se e come sul sito siano applicati prezzi personalizzati: “quando e se il prezzo è stato personalizzato sulla base di un processo decisionale automatizzato”, cioè se sono conseguenza di una “profilazione” effettuata sul suo comportamento online.
Questa informazione può essere contenuta semplicemente nelle condizioni generali di vendita pubblicate online dal sito di commercio elettronico.

Il mancato rispetto di quanto descritto in tema di comunicazione sulla riduzione del prezzo costituisce una “pratica commerciale scorretta” .

Gestione delle recensioni in accordo con la Direttiva Omnibus

Il Decreto legislativo di recepimento prevede che:

“Se un professionista fornisce l’accesso alle recensioni dei consumatori sui prodotti, sono considerate rilevanti le informazioni che indicano se e in che modo il professionista garantisce che le recensioni pubblicate provengano da consumatori che hanno effettivamente acquistato o utilizzato il prodotto.”
Il sito web o e-commerce deve quindi indicare se le recensioni pubblicate sul proprio sito sono riconducibili a vere esperienze di acquisto. Se ciò non corrisponde a realtà questa circostanza deve essere indicata sul sito web o e-commerce (sicuramente almeno nelle condizioni generali di vendita) specificando quindi che le recensioni NON sono verificate.


In sostanza la Direttiva Omnibus non obbliga a pubblicare recensioni vere o verificate ma anche in questo caso, spinge gli e-commerce ed i siti ad essere trasparenti con i consumatori.
Se il sito web o e-commerce, per rispettare e adeguarsi alla Direttiva Omnibus, ha deciso di pubblicare recensioni verificate, deve spiegare come “garantisce” che le recensioni siano veritiere, ad esempio in un’apposita pagina dedicata con la spiegazione dei meccanismi di raccolta, moderazione, verifica delle recensioni.

Andrà ad esempio scelto con cura il provider di recensioni che si deciderà di attivare. Dovrà essere infatti un tool che permetta la pubblicazione di recensioni solo a seguito dell’acquisto sul sito, impedendo recensioni a chiunque e in modo indiscriminato.

Il mancato adeguamento del sito web o e-commerce alla Direttiva Omnibus può comportare la realizzazione di una pratica commerciale scorretta.

Infatti, il Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Omnibus prevede in modo chiaro che costituisce una pratica commerciale scorretta: 

“indicare che le recensioni di un prodotto sono inviate da consumatori che hanno effettivamente utilizzato o acquistato il prodotto senza adottare misure ragionevoli e proporzionate per verificare che le recensioni provengano da tali consumatori”

La Direttiva Omnibus impone ai siti web e ai siti e-commerce che affermano di pubblicare recensioni autentiche di adottare misure “ragionevoli e proporzionate” per verificare che ciò sia vero.

La Direttiva Omnibus lotta per impedire anche il fenomeno della false recensioni sui social network o veicolate attraverso i servizi dei motori di ricerca (esempio: Google My Business, Google Shopping). 

In tal senso la nuova legge prevede che costituisce una pratica commerciale scorretta:

 “inviare, o incaricare un’altra persona giuridica o fisica di inviare, recensioni di consumatori false o falsi apprezzamenti o di fornire false informazioni in merito a recensioni di consumatori o ad apprezzamenti sui media sociali, al fine di promuovere prodotti.”

Il sito web o e-commerce che non si adegua in tal senso alla Direttiva Omnibus integra una pratica commerciale scorretta.

Rischi se non si adegua sito o e-commerce alla Direttiva Omnibus


La Direttiva Omnibus ha innalzato il limite della sanzioni massime irrogabili il sito web o e-commerce rischia una multa fino a 10 milioni di euro (prima erano 5 milioni).

La nuova legge specifica anche i criteri sottesi alla emanazione della sanzioni:

  • la natura, gravità, entità e durata della violazione;
  • le eventuali azioni intraprese dal sito web o e-commerce per attenuare il danno subito dai consumatori o per porvi rimedio;
  • eventuali violazioni commesse in precedenza dal sito web o e-commerce;
  • i benefici finanziari conseguiti o le perdite evitate dal sito web o e-commerce in conseguenza della violazione, se i relativi dati sono disponibili;
  • le sanzioni inflitte al sito web o e-commerce per la medesima violazione in altri Stati membri in casi transfrontalieri;
  • eventuali altri fattori aggravanti o attenuanti applicabili alle circostanze del caso.

Il sito che non si adegua alla Direttiva Omnibus può subire una causa dal consumatore 

La Direttiva Omnibus prevede il diritto di poter fare causa direttamente al Giudice qualora abbia subìto un danno derivante da una pratica commerciale scorretta (e quindi, come abbiamo visto, anche dal mancato adeguamento alla nuova legge).

“I consumatori lesi da pratiche commerciali sleali possono altresì adire il giudice ordinario al fine di ottenere rimedi proporzionati ed effettivi, compresi il risarcimento del danno subito e, ove applicabile, la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto, tenuto conto, se del caso, della gravità e della natura della pratica commerciale sleale, del danno subito e di altre circostanze pertinenti. Sono fatti salvi ulteriori rimedi a disposizione dei consumatori.”

Questo significa che il consumatore non è più obbligato ad attendere prima la decisione della AGCM  ma può subito fare causa davanti al proprio Giudice, con notevole risparmio di tempi e costi.

Con questo articolo abbiamo voluto fornirti una breve presentazione e un sunto di ciò che introduce la normativa. Specifichiamo che queste sono solo indicazioni generali e che per una corretta ed esaustiva interpretazione e applicazione della direttiva Omnibus, consigliamo di consultare esperti legali specializzati che possono fornire le informazioni specifiche e orientamenti dettagliati per il tuo caso particolare.
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Fonti: